Art. 1. – Denominazione e sede
E’ costituita, soggetta alla disciplina del Titolo I Cap.
III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente
Statuto, la libera Associazione non riconosciuta apartitica denominata "Irpinia
Nostra”, con sede fissata in Avellino, alla via Circumvallazione
n. 159.
Art. 2. – Oggetto sociale
L'Associazione “Irpinia Nostra” persegue i
seguenti scopi:
- pubblicazione riviste;
- pubblicazione giornali, con particolare attenzione dedicata
all’Irpinia, sia in formato cartaceo che elettronico;
- editoria ed editoria elettronica;
- diffusione del sentimento di identità degli Irpini e
di appartenenza alla loro terra d’origine, attraverso la tutela
della cultura, delle tradizioni e del dialetto dell’Irpinia
e l’instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con gli
Irpini nel mondo;
- promozione degli scambi culturali tra l’Irpinia ed il
resto del mondo;
- promozione di nuovi enti autarchici territoriali ed altri
organismi affini riguardanti l’Irpinia.
Art. 3. – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4. – Soci (o Associati): tipologie, ammissione
ed esclusione
Sono previste le seguenti tipologie di soci o associati:
- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’Atto
Costitutivo e lo Statuto;
- soci ordinari: la cui domanda di ammissione è subordinata
alla valutazione discrezionale ed insindacabile del Consiglio
Direttivo. Condizione imprescindibile per l’ammissione è la
piena ed incondizionata condivisione delle finalità e dello
spirito dell’Associazione;
- soci benemeriti: persone, Enti o Istituzioni che
abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera
od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione
o alle attività dell'Associazione o abbiano svolto attività meritevole
a favore dell’Irpinia o degli Irpini.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, esclusione,
comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
o per persistente violazione degli obblighi statutari. L’esclusione è deliberata
insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Il recesso è consentito
a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
Art. 5. – Diritti dei soci ed obblighi dei soci
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione ed all'Assemblea con diritto di voto (per i
maggiorenni) e sono obbligati a rispettare il presente Statuto,
i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi. In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 6. – Patrimonio sociale (Fondo
comune) e mezzi finanziari
L’Associazione trae le risorse per finanziare le proprie
attività:
- dalle quote associative annualmente versate dagli associati
e da eventuali altri contributi straordinari, previa specifica
delibera dell’Assemblea dei soci;
- da donazioni, lasciti e contributi;
- da rimborsi;
- da proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
- da ogni altro tipo di entrate, quali, ad esempio, gli introiti
pubblicitari finalizzati a finanziare le pubblicazioni dell’Associazione.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia
con le finalità statuarie dell'organizzazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti,
receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Il fondo comune (patrimonio) deve essere destinato al conseguimento
degli scopi dell'Associazione e al sostenimento delle spese generali
di funzionamento. E’ vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7. – Esercizio sociale
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno. Compete al Consiglio Direttivo redigere il bilancio
consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea annuale degli associati, entro la fine del secondo
mese dall’apertura dell’esercizio sociale.
Art. 8. – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea
dei soci, il Presidente ed il Segretario. I tre organi
indicati formano il Consiglio Direttivo.
Organi eventuali dell’Associazione sono il Revisore o il
Collegio dei revisori dei conti, organo deputato alla verifica
contabile, ed il Probiviro o il Collegio dei probiviri, organo
destinato a vagliare i reclami avverso le espulsioni dei soci
decretate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9. – Assemblea dei soci
L’assemblea, composta da tutti gli associati, è presieduta
dal Presidente o dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi
dal socio più anziano di età presente. L’Assemblea
delibera a maggioranza dei presenti e viene convocata almeno un
volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo
e del bilancio preventivo.
Spetta all'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 degli
aventi diritti al voto, modificare lo Statuto dell'Associazione.
L'Assemblea può sciogliere l'Associazione a norma di legge
cioè con parere favorevole di 3/4 dei soci.
Art. 10. – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando
sono presenti 2 membri. In quest’ultimo caso, in caso di
disaccordo, il voto del Presidente (o del suo temporaneo sostituto)
vale il doppio. Il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente,
dal Vice-Presidente e dal Segretario, dura in carica cinque
anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo non è investito dei poteri amministrativi,
attribuiti al Presidente. Per le materie di competenza dell’Assemblea,
il Consiglio Direttivo funge da organo esecutivo. Il Consiglio
Direttivo promuove l’attività dell’Associazione,
controlla l’applicazione dello Statuto, delibera discrezionalmente
ed insindacabilmente in merito all’ammissione dei soci,
predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, tra cui
il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, oltre che deliberare
in relazione ad ogni iniziativa di rilevante interesse per
l’Associazione;
Art. 11. – Presidente e Vice-Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri,
dura in carica cinque anni, è rieleggibile e cessa la
sua carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto
di sfiducia degli altri membri in carica del Consiglio Direttivo.
E' coadiuvato dal Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso
di sua assenza o impedimento. Ha la rappresentanza legale ed
amministrativa dell'Associazione, ha la firma sociale. Sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione,
firma gli atti che comportano impegni finanziari e si riferiscono
a movimenti di denaro. Pertanto, può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Nei
casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo,
salvo ratifica alla prima adunanza consiliare. E’ investito
dei poteri amministrativi in qualità di legale rappresentante
assimilato all’amministratore unico.
Art.
12. – Segretario
Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal
Consiglio Direttivo e provvede all'espletamento delle pratiche
inerenti. Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e alle adunanze
dell'assemblea generale. Riceve e trasmette al Consiglio Direttivo
osservazioni e proposte effettuate dai soci.
Art. 13. – Libri sociali
Oltre ad un registro delle entrate e delle uscite, necessario
per poter redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
vanno tenuti il libro dei soci, il libro delle adunanze assembleari
ed il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.
Art.
14. – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione dell’Assemblea è deliberato
dall’assemblea con la maggioranza dei 3/4 dei soci. In caso
di insanabili contrasti tra i soci, in caso di mancato raggiungimento
di tale maggioranza, il Presidente prende le decisioni in merito.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto a favore
dell’Irpinia, tramite la realizzazione di restauri di chiese,
edifici o monumenti, ad associazioni con finalità analoghe
o per fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 15. – Spese
L’assolvimento dei compiti inerenti alle varie cariche sono
gratuiti. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate, se preventivamente autorizzate dal Presidente. La
copertura del costo delle pubblicazioni e di altre iniziative
va effettuata tramite introiti pubblicitari, contributi e simili.
Art. 16. – Regolamento
Qualora l’applicazione delle norme derivanti dall’Atto
Costitutivo e dallo Statuto dovesse risultare controversa, il
Comitato direttivo potrà predisporre un apposito regolamento
esplicativo.
Art. 17. – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre norme di leggi vigenti in materia