Col contratto di assicurazione, in base all'art. 1882 c.c., un'impresa di assicurazione, dietro il corrispettivo di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
Sempre più frequentemente vengono proposte in sottoscrizione polizze index-linked (legate ad indici) e polizze unit-linked (legate a fondi comuni). Si tratta di formule a contenuto finanziario, camuffate con "veste" assicurativa. Presentano costi non indifferenti e rendimenti non esaltanti, pertanto non ci sembrano particolarmente convenienti.