Il promotore finanziario svolge professionalmente
la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari e di servizi
d'investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario,
con un rapporto monomandatario, cioè esclusivamente per conto di un
solo soggetto abilitato. E’ l'unico operatore dell'industria del risparmio
gestito autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede
di una banca, di una Sim o di una SGR.
Tutti coloro che svolgono la professione di promotore finanziario devono
iscriversi all’Albo nazionale tenuto dalla Consob, consultabile sul sito web di tale
istituzione. Tale iscrizione, consentita solo a persone fisiche (non alle giuridiche)
permette lo svolgimento della professione su tutto il territorio nazionale.
L'Albo unico nazionale dei promotori finanziari è suddiviso
in elenchi gestiti da apposite Commissioni regionali e provinciali istituite
presso le Camere di Commercio con sede, rispettivamente, nei capoluoghi
di Regione e presso le Province autonome di Trento e Bolzano. Tali
Commissioni tengono ed aggiornano dell'Albo: accolgono le domande di
partecipazione agli esami di idoneità, di iscrizione e di cancellazione.
Inoltre, svolgono un’attività di controllo sui promotori
ed esercitano compiti di natura disciplinare (il promotore finanziario
deve rispettare regole di comportamento severe, che garantiscono la
massima affidabilità al risparmiatore).
Per chiedere ed ottenere l’iscrizione nell’Albo nazionale
dei promotori finanziari occorre possedere alcuni requisiti:
- requisiti di onorabilità (ad esempio, non
essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi, non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione disposte ai sensi della normativa antimafia, salvi gli
effetti della riabilitazione, non essere stato condannato con sentenza
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pene detentive
scaturenti o meno da determinati reati);
- requisiti di professionalità (titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore,
rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale - è valido
anche un corso di durata quadriennale integrato da un corso annuale
previsto per legge - o un titolo di studio estero equipollente).
Sussistendo i requisiti di onorabilità e professionalità suindicati,
per ottenere l’iscrizione all’Albo occorre superare un’esame
scritto ed orale indetto dalla CONSOB (con una cadenza qudrimestrale).
Tuttavia, è prevista l’iscrizione di diritto all’Albo
per coloro che dispongano di particolari requisiti di
professionalità:
- agenti di cambio, iscritti al ruolo unico nazionale o al ruolo
speciale tenuti dal Ministero del Tesoro
- negoziatori abilitati (art. 7, comma 2, Legge 1/1991)
- funzionario di banca o d'impresa d'investimento, preposto o responsabile
di unità operativa di banca o di impresa d'investimento.
Questi soggetti devono aver svolto per almeno un triennio uno dei
servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del Decreto
Legge 58/1998
- funzionario di banca addetto alla commercializzazione di prodotti
finanziari della banca. L'attività deve essere stata svolta
per un periodo di tempo complessivamente pari ad un triennio
- responsabile del controllo interno.
Il promotore finanziario, analizza la situazione economica e patrimoniale
del cliente, in modo da definire l’idonea pianificazione finanziaria
(asset allocation) compatibile con ai suoi obiettivi di investimento
e la sua propensione al rischio. Raccoglie le disposizioni per l'investimento,
consegna i documenti previsti. Successivamente, il promotore aggiorna
periodicamente l'analisi della situazione finanziaria del cliente e suggerisce
le opportune modifiche, tenendo conto delle mutate esigenze del cliente
e dell’evoluzione mercati finanziari.